Pubblichiamo la bozza di Regolamento delle unioni civili del Comune di Palermo elaborata dal Consulente per le politiche LGBT Carlo Verri.
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Art.
1
1.
E' istituito presso il Comune di Palermo il Registro amministrativo
delle Unioni civili per gli scopi e le finalità contenute negli
artt. del presente Regolamento.
2.
Ai fini del presente Regolamento per Unione civile si intende una
fattispecie di famiglia anagrafica: "un insieme di persone
legate […] da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora
abituale nello stesso comune" (art. 4, D.P.R. 223/1989,
Regolamento anagrafico).
Art.
2
1.
Il Comune provvede, attraverso singoli atti e disposizioni degli
Assessorati e degli Uffici competenti, a tutelare e sostenere le
Unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e
favorirne l'integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale,
culturale ed economico del territorio.
2.
Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi
prioritari sono:
a)
casa;
b)
sanità e servizi sociali;
c)
politiche per giovani, genitori e anziani;
d)
sport e tempo libero;
e)
formazione, scuola e servizi educativi;
f)
diritti e partecipazione;
g)
trasporti.
3.
Gli atti dell'Amministrazione comunale devono prevedere per le Unioni
civili condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in
tali aree, anche al fine di evitare situazioni di svantaggio
economico e sociale.
Art.
3
1.
Possono richiedere di essere iscritte al Registro amministrativo
delle Unioni civili le persone – cittadini italiani e stranieri -
coabitanti e residenti nel Comune di Palermo.
2.
L’iscrizione al Registro avviene esclusivamente sulla base di una
domanda presentata al Comune congiuntamente dagli interessati.
3.
L’iscrizione al Registro non può essere richiesta da coloro che
facciano già parte di una diversa Unione civile, i cui effetti non
siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle
persone coniugate fino al momento dell’annotazione della
separazione personale sull’atto di matrimonio.
Art.
4
1.L'ufficiale
di anagrafe rilascia, su richiesta degli interessati, attestato di
iscrizione al Registro amministrativo delle Unioni civili, per i soli
usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da
atti e disposizioni dell'Amministrazione comunale.
Art.
5
1.
Il cessare della situazione di coabitazione e/o di residenza nel
Comune di Palermo determina la cancellazione d’ufficio dal Registro
amministrativo delle Unioni civili.
2.
Nel caso di permanenza della coabitazione ma del venir meno del
vincolo affettivo, la cancellazione avviene solo su richiesta di uno
o di più di uno degli interessati. Nel caso non vi sia una richiesta
congiunta, il Comune provvede a inviare comunicazione a tutti gli
altri interessati.
3.
L'Unione civile cessa con la morte di una delle parti, fatti salvi i
benefici che il Comune nell'ambito della propria competenza abbia
attribuito all’Unione civile, dei quali - previa verifica della
permanenza dei
requisiti per la concessione del beneficio - continuano a godere i
conviventi superstiti.